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applicazione del D.M. 161/2012, per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA, per cantieri superiori a 6000 mc;
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applicazione dell’art. 41bis (Legge 9.08.2013 n. 98) in tutti gli altri casi, quindi non solo per i cantieri inferiori a 6.000 mc, ma per tutti i casi che non ricadono nel D.M. 161/2012.
- essere riutilizzato in sito ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., purché non contaminato. La modalità di riutilizzo dovrà comunque risultare nel progetto dell'opera;
- essere smaltito come rifiuto ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., previa identificazione del codice CER, mediante idonea analisi di omologa;
- essere riutilizzato in altro sito ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs 152/06 mediante presentazione ad ARPA di idonea “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” (resa ai sensi dell’art. 47 e dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445).